Agevolazioni normative per la fornitura della protesi acustica
Riportiamo quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla fornitura della protesi acustica agli aventi diritto:
Chi ha diritto alle agevolazioni
Quali sono i requisiti
Quale protesi
Erogazione dei sussidi
Fornitura della protesi
Rinnovo o sostituzione della protesi
Riparazione della protesi
Collaudo della protesi
Chi ha diritto alle agevolazioni previste
La sanità italiana eroga agevolazioni e contributi ai cittadini italiani con problemi di udito con invalidità civile riconosciuta, a tutti i minori di 18 anni con problemi di udito, ai sordomuti riconosciuti.
I benefici ottenibili dal cittadino sordo riconosciuto invalido civile sono:
• fornitura e riparazione gratuita della protesi acustica e sussidi (invalidità 34 %);
• promozione all’inserimento lavorativo (invalidità 46%), (legge n.68, 12.03.1999);
• esenzione ticket perché riconosciuto con invalidità civile 67%, o affetto da sordità congenita.
Il minore ipoacusico ha diritto alla (al compimento della maggiore età rientrerà nell’invalidità civile):
• fornitura e riparazione gratuita dei sussidi protesici che possono essere sostituiti ogni qual volta lo specialista ritenga necessario,
• fornitura di sistemi di comunicazione FM tipo microlink
• indennità di frequenza se frequenta centri di riabilitazione pubblici o convenzionati oppure la scuola, se la perdita uditiva media per le frequenze 500-1000-2000 Hz. è pari o maggiore a 60 dB HL. Ne hanno diritto anche i minori con perdita uditiva inferiore ai 60 dB purché siano riconosciuti in stato di handicap in base alla legge 104/1992. L’indennità di frequenza è corrisposta solo per i mesi effettivi di frequenza, che va comunicata all’inizio di ogni anno scolastico o di ogni periodo di riabilitazione all’A.S.L. di appartenenza,
• indennità di comunicazione se dichiarato “sordo prelingule”
• esenzione ticket in caso di: A) sordità congenita oppure B) se di età compresa tra 0 e 6 anni, se il reddito famigliare non supera 36151,89 Euro.
I benefici ottenibili dal cittadino riconosciuto “sordomuto ” sono:
• indennità di comunicazione (legge n.508, 21.11.1988 art. 4 ) erogata per 12 mensilità senza limiti di reddito, età, occupazione e non reversibile;
• pensione mensile o assegno mensile di assistenza per i sordomuti (maggiorenni) così definito dalla legge n.381, 26.5.1971 art. 1, erogati per 13 mensilità solo ai sordomuti non occupati, con limite di reddito e cessazione al compimento del 65° anno (legge n.33, 29.2.1980, art. 14 septies);
• fornitura e riparazione della protesi acustica (legge n. 118, 30.3.1971 e legge n. 833, 23.12.1978);
• sistema di trasmissione IR o FM
• fornitura del DTS (dispositivo telefonico per sordomuti);
• promozione all’inserimento lavorativo (legge n.68, 12.03.1999);
• ai fini lavorativi, ricordiamo che il D.M. 5.2.1992 assegna al soggetto riconosciuto sordomuto una percentuale fissa di invalidità civile pari all’80 %.
• esenzione ticket
• riconoscimento dello stato di “handicap” ed eventualmente di “handicap grave” (legge n.104, 2.2.1992);
Nota importante: come si può notare dal confronto delle tabelle riportate, la condizione più “vantaggiosa” per il cittadino con problemi di udito in termini di agevolazioni è lo stato di “sordomuto”. Ma per la legge italiana possono essere riconosciuti “sordomuti” tutti i cittadini che rispettino solo i seguenti requisiti:
• la sordità sia insorta prima del compimento del 12° anno di vita,
• il livello di perdita uditiva media per le frequenze 500-1000-2000 Hz sia uguale o maggiore di 75 dB o 60 dB per il minore di anni 12,
• la sordità non sia di tipo trasmissivo o dovuta a causa psichica o dipendente da causa di guerra, lavoro o servizio,
• l’apprendimento del linguaggio è avvenuto in modo innaturale quindi attraverso protesi acustiche e riabilitazione.
Quindi chiunque rispetti i requisiti sopra elencati, anche se ha acquisito, grazie a protesi o impianto cocleare e logopedia, un linguaggio perfetto può essere riconosciuto sordomuto e godere dei benefici sopra elencati!
Requisiti per la fornitura gratuita
Il vigente Nomenclatore non prevede limiti minimi di perdita uditiva per la concessione della protesi acustica.
I requisiti per aver diritto alla fornitura della protesi con spesa a carico del S.S.N. sono per il maggiorenne: riconoscimento dell’invalidità civile da parte della Commissione medica dell’A.S.L. di appartenenza (percentuale di invalidità maggiore o uguale al 34 %),
per la minore età: riconoscimento di “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie di quell’età”,
per l’ultrasessantacinquenne: riconoscimento di “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie di quell’età”,
sordomutismo.
Nel verbale di riconoscimento dello stato di invalidità con percentuale uguale o maggiore del 34% deve essere esplicitamente espressa la patologia “ipoacusia”; in caso contrario, l’invalido dovrà essere rivalutato dalla Commissione Medica che annoterà su un nuovo verbale la sopravvenuta ipoacusia; ciò deve essere fatto anche se la percentuale d’invalidità è già maggiore del 34%.
Gli invalidi affetti da cofosi (assenza di qualsiasi residuo uditivo utilizzabile da entrambi i lati) non hanno diritto alla fornitura protesica.
Per accelerare la fornitura protesica la Commissione medica, nel caso la percentuale di invalidità sia maggiore del 34 %, può rilasciare una dichiarazione di accertata invalidità che eviterà un’inutile attesa per l’arrivo del verbale (art.2 comma 1 punto C), (All.7).
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Il paziente, ottenuta la prescrizione protesica sull’apposito modulo regionale (Mod. 03), può indirizzare la propria scelta anche su presidi protesici non contemplati nell’elenco del Nomenclatore Tariffario (protesi intrauricolare, protesi regolabile con telecomando, a programmazione digitale, digitali ecc.) ma riconducibili alle caratteristiche di questi.
Il medico prescrittore dovrà dichiarare a suo giudizio la riconducibilità per un criterio di omogeneità funzionale.
Le caratteristiche che determinano la riconducibilità di una protesi acustica sono:
• 4 o più sistemi di regolazione interni,
• programmabilità,
• telecomandabile,
• automatica o adattativa,
• endoauricolare,
• digitale.
Quale protesi
La prescrizione del presidio riconducibile è effettuata con la consueta modalità da parte dello specialista A.S.L., che dovrà specificare il tipo di protesi e non la marca o il modello determinandone il gruppo cui va ricondotto.
L’A.S.L. provvederà al rimborso, all’azienda protesica che ha fornito la protesi, di una somma non superiore a quella prevista per la corrispondente categoria, solo dopo il collaudo e la presentazione della fattura.
In questo caso il presidio sarà di proprietà dell’invalido, a differenza della protesi concessa con la normale procedura, che invece rimane di esclusiva proprietà del S.S.N. e quindi le eventuali riparazioni saranno a carico del proprietario.
Il comma 6 dell’art.1 contiene un’importantissima opzione la cui portata potrebbe modificare il futuro delle protesi non convenzionali: in caso di gravissima disabilità l’A.S.L. può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore tariffario. Per comprenderne l’importanza bisognerà attendere la stesura non ancora effettuata dei criteri ministeriali.
Erogazione dei sussidi
Il medico prescrittore deve essere obbligatoriamente uno specialista competente per patologia, dipendente del S.S.N (rientrano in questa categoria gli specialisti ambulatoriali e i dipendenti di strutture specialistiche ospedaliere o universitarie).
Presso l’Assessorato Regionale della Sanità è istituto l’elenco dei medici abilitati alla prescrizione, identificati con un codice che dove essere riportato sulla prescrizione.
La prescrizione della protesi deve scaturire da un’attenta valutazione clinica del paziente e far parte integrante di un programma di prevenzione, riabilitazione e cura.
Per effettuare la prescrizione della protesi acustica devono essere effettuati i seguenti test audiometrici:
• audiometria tonale liminare, sopraliminare,
• audiometria vocale per i maggiori di anni 18, qualora le condizioni del paziente lo permettano,
• esame impedenzometrico; l’esecuzione del Test di Metz sostituisce le prove di audiometria per la valutazione del recruitment.
Quando non è possibile effettuare le prove di audiometria soggettiva, per la giovane età o per la scarsa collaborazione del paziente, queste possono essere sostituite dall’audiometria obiettiva a risposte evocate.
Allegato alla prescrizione (da effettuarsi sul modello 03) deve essere steso il programma terapeutico, si allega il modello elaborata dall’ASL di Milano specificatamente modificato per la protesi acustica e per i sussidi (art.4 comma 3 punto C), (All. 8-9-10).
La prescrizione deve essere completata dal preventivo steso da un’azienda audioprotesica iscritta all’Albo delle aziende audioprotesiche tenuto dell’Assessorato Sanità della Regione.
La prescrizione con gli esami audiometrici, il programma terapeutico, un certificato di residenza in carta libera o autocertificazione e l’eventuale attestato di invalidità, o sordomutismo, vanno inoltrati all’Ufficio Invalidi Civili dell’A.S.L. di appartenenza per ottenere l’autorizzazione.
L’autorizzazione dovrà essere concessa entro 20 giorni dall’inoltro della richiesta; in caso di inadempienza da parte della A.S.L., l’autorizzazione si intende concessa (art.4 comma 5).
L’ufficio A.S.L. che concede l’autorizzazione deve accertare lo stato di avente diritto del richiedente, la corrispondenza tra prescrizione medica e dispositivi codificati, il rispetto delle modalità di prescrizione ed eventualmente il tempo intercorso prima del rinnovo.
La prescrizione degli ausili va effettuata seguendo il medesimo iter di quello della protesi acustica, in questo caso non serve allegare l’esame audiometrico.
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Fornitura della protesi
La fornitura della protesi acustica e dell’ausilio avviene dopo l’autorizzazione dell’A.S.L. all’azienda audioprotesica che ha steso il preventivo.
Responsabilità dell’audioprotesista è la scelta della marca e modello della protesi acustica in base alla prescrizione dal medico, l’audioprotesista deve effettuare l’adattamento alle esigenze del paziente.
E’ sempre l’audioprotesista che rileva l’impronta dell’orecchio per realizzare l’inserto auricolare (chiocciola).
L’audioprotesista deve essere in possesso di diploma universitario o attestato equipollente come sancito dal D.M. n.667, 14.9.1994.
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Rinnovo o sostituzione della protesi
La fornitura di una nuova protesi acustica o degli ausili può essere richiesta quando:
• il suo uso risulta ancora necessario,
• siano trascorsi dalla precedente fornitura 5 anni per la protesi acustica, 8 per il DTS, 7 per i sistemi di comunicazione interpersonale.
I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in casi di modifica dello stato psicofisico del paziente.
Il comma 3 dell’art. n.7 dell’attuale Nomenclatore Tariffario stabilisce che in caso di:
• smarrimento,
• rottura accidentale della protesi,
• particolare usura,
• impossibilità tecnica di riparazione,
• non convenienza economica della riparazione
potrà essere autorizzata la sostituzione dall’A.S.L. una sola volta durante i 5 anni.
In questo caso l’invalido dovrà sottoscrivere una dichiarazione del motivo che ha causato una sostituzione prima dello scadere del termine previsto
Per quanto riguarda il minore di 18 anni, la legge non fissa un periodo minimo per una nuova fornitura protesica in quanto: “l’età evolutiva rende necessaria la sostituzione o la modifica del presidio con cadenze temporali variabili da soggetto a soggetto, previo controlli clinici previsti”.
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Riparazione della protesi
La riparazione della protesi o del sussidio uditivo e la sostituzione delle chiocciole è a totale carico dell’A.S.L. nel caso la protesi non sia stata fornita con la procedura di riconducibilità.
Il medico prescrittore per la riparazione dovrà compilare lo stesso modello 03 utilizzato per la prescrizione; in questo caso non è richiesta la stesura del piano riabilitativo.
E’ necessaria l’autorizzazione dell’ A.S.L. di competenza; alla richiesta non deve essere allegato alcun documento o esame clinico.
Ricordiamo che il Nomenclatore Tariffario stabilisce che tutte le protesi acustiche fornite devono avere 12 mesi di garanzia.
Quando la fornitura della protesi acustica viene attuata con la “riconducibilità” essa risulta di proprietà dell’invalido e conseguentemente le spese di riparazione non vengono più sostenute dall’A.S.L. ma dall’invalido stesso.
Collaudo della protesi
Il paziente dopo aver ritirato la protesi ed effettuato l’adattamento dall’audioprotesista, entro 20 giorni dalla consegna dovrà presentarsi presso lo specialista che ha effettuato la prescrizione o la sua unità operativa per il collaudo in base all’art. 4 comma 10 del Nomenclatore Tariffario.
Il Nomenclatore Tariffario non specifica i criteri per il collaudo, quindi questo atto medico, così carico di responsabilità e risvolti sanzionabili in ambito civile e/o penale‚ è ridotto ad una mera formalità.
Lo specialista dell’A.S.L. firmando il benestare al collaudo, si fa garante presso la Pubblica Amministrazione che la protesi che è stata fornita è efficiente in tutte le sue parti e che il modello scelto dall’audioprotesista è indicato alla correzione di quel particolare deficit uditivo, attestando la congruenza clinica e rispondenza tecnica del presidio ai termini dell’autorizzazione” (art. 6 D.M. 2.3.1984).
Qualora il collaudo non fornisca elementi certi di congruenza, il sanitario ha l’obbligo di inviare il paziente presso un centro pubblico qualificato per effettuare tutte le indagini cliniche utili per giungere ad un accertamento conclusivo.
Nel caso la protesi non sia ritenuta idonea, la ditta audioprotesica fornitrice sarà invitata a sostituirla o ad effettuare le opportune modifiche.
La struttura sanitaria che effettua il collaudo dovrà premurarsi di ritirare l’apposita copia del modulo di prescrizione e disporne la sua archiviazione.
Se entro il termine di 20 giorni dalla consegna del presidio protesico l’azienda fornitrice non avrà ricevuto alcuna comunicazione, il collaudo si ritiene effettuato.
Al fine della decorrenza dei termini predetti, l’azienda fornitrice è tenuta a comunicare all’A.S.L. la data di consegna del presidio entro tre giorni lavorativi.
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